L’opzione per la cedolare secca, l’imposta che sostituisce Irpef, addizionali e imposte di registro e di bollo, è consentita per i fabbricati destinati catastalmente a uso abitativo locati con contratti a canone libero, a equo canone, a canone concordato agevolato, transitori, nelle ipotesi di locazione parziale dell’abitazione principale. La norma che ha introdotto la possibilità di avvalersi della tassa piatta anche per le locazioni commerciali, entrata in vigore quest’anno, riguarderà la dichiarazione del 2020.
Il locatore deve preventivamente comunicare al conduttore la scelta per il regime alternativo, rinunciando agli aggiornamenti del canone, e quindi manifestare l’opzione in sede di registrazione del contratto, fermo restando l’obbligo di rinnovarla in caso di proroga e la possibilità di revocarla al termine di ciascuna annualità. La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca non implica la decadenza dell’opzione, purché il contribuente mantenga un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime opzionale. La comunicazione tardiva comporta solo il versamento della sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.
L’aliquota dipende dal tipo di contratto di locazione. L’aliquota ordinaria è prevista nella misura del 21% per i fabbricati locati in regime di libero mercato o ad equo canone, mentre quella del 10% vale per i contratti di locazione a canone convenzionale, anche di tipo transitorio da uno a 18 mesi.
Le istruzioni precisano che l’aliquota agevolata del 10% vale anche per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti, purché sia acquisita l’attestazione da parte delle organizzazioni firmatarie dell’accordo con cui viene confermata la rispondenza del contratto con l’accodo medesimo.